Carta d'Identità
Scheda del servizio
Alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni 15, è stato soppresso; in particolare è stata stabilita una validità temporale di tale documento in base all’età del minore:
- validità di 3 anni per la carta d’identità rilasciata ai minori di tre anni;
- validità di 5 anni per la carta d’identità rilasciata ai minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.
Per i maggiorenni la carta d’identità viene rilasciata con validità decennale.
I documenti d'identità rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Al tal fine si rammenta che l’art. 31 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 ha elevato da 5 a 10 anni la validità della carta d’identità. I cittadini che alla data del 26/06/2008 erano in possesso di una carta d’identità valida potranno recarsi presso l’ufficio anagrafe per far apporre il timbro di proroga per ulteriori 5 anni.
La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto il dodicesimo anno di età, salvo i casi di impossibilità a firmare.
Il documento, tranne che per i casi in cui via siano le cause ostative previste dall’art. 3 delle legge 1185/67 , è valido per l’espatrio.
Le nuove disposizioni prevedono che, per il minore di 14 anni, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato da almeno uno dei genitori o di che ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata dalla questura – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Si suggerisce ai genitori di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (estratto atto di nascita con paternità e maternità).
Dal sito http://img.poliziadistato.it/docs/documenti_validi_attraversamento_frontiere_28032011.pdf si possono verificare i paesi in cui è possibile espatriare con la carta d’identità.
E’ possibile altresì verificare i paesi che non riconoscono la carta d’identità cartacea con il timbro di proroga della validità; per viaggiare nei suddetti Paesi i cittadini devono munirsi di altro documento di viaggio (nuova carta d’identità o passaporto).
Cosa occorre
Per il rilascio:
- n 3 fotografie identiche formato tessera, recenti, a capo scoperto e senza occhiali (solo in caso di lenti scure). Le foto devono essere ottenute con procedimento di stampa di tipo chimico tradizionalmente in uso per i documenti.
Sul sito: http://questure.poliziadistato.it/file/1098_4867.pdf è possibile verificare le caratteristiche delle fotografie
- documento scaduto in caso di rinnovo o altro documento di riconoscimento in caso di primo rilascio
- in caso di furto o smarrimento: denuncia di furto o smarrimento rilasciata da Questura o dai Carabinieri.
- nel caso di richiesta della carta d’identità per i minori di anni diciotto è necessaria la presenza del minore e dei genitori
Per la validità per l’espatrio:
- dichiarazione, su modello da sottoscrivere allo sportello, che non sussistono impedimenti di legge.
Per genitori di figli minori:
- dichiarazione, resa contestualmente alla richiesta della carta d’identità su apposito modulo, di essere in possesso dell’assenso da parte dell’altro genitore.
Per i minori di anni 18:
- dichiarazione di assenso di entrambi i genitori da rendere su apposito modulo. Nel caso in cui allo sportello fosse presente un solo genitore, questi dovrà consegnare la dichiarazione già firmata dall’altro genitore corredata dal documento d’identità del medesimo.
In casi particolari è necessario ottenere l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Per gli stranieri:
(documento non valido per l’espatrio)
- n 3 fotografie come sopra riportato
inoltre:
- se con permesso di soggiorno scaduto in fase di rinnovo: ricevuta della richiesta di rinnovo. Infatti la circolare ministeriale n. 17 del 2.4.2007 ha indicato la possibilità di rilascio della carta d’identità ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei modi previsti.
Le disposizioni introdotte dal D.L. 70/2011 relativo al rilascio e la durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d’identità rilasciate ai cittadini stranieri.
Per coloro che hanno difficoltà di deambulazione:
Un parente deve presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe con:
- in caso di rinnovo: documento scaduto
- tre fotografie come sopra riportato
- certificato medico che attesti i problemi di deambulazione dell’interessato
La carta d’identità predisposta dall’ufficio anagrafe sarà sottoscritta dall’interessato presso la propria abitazione.
Per chi non è in grado di firmare:
- in caso di rinnovo: documento scaduto
- tre fotografie come sopra riportato
- certificato medico che attesti l’impossibilità a firmare del richiedente.
Costo:
Rilascio/rinnovo : €. 5,42
Duplicato in caso di smarrimento: €. 10,58
VALIDITA' PER L'ESPATRIO
Per poter andare all'estero è necessario che la carta d'identità sia valida per l'espatrio (solo nei paesi comunitari e in quelli aderenti a specifiche convenzioni). Per conoscere i Paesi dove è possibile espatriare con la carta d'identità consultare l'allegato "ELENCO STATI ESTERI" .
Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori, valida per l’espatrio occorre l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre cha la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio.
Per il minore di anni quattordici l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E’ opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della podestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l’indicazione della paternità e maternità.
Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
- validità di 3 anni per la carta d’identità rilasciata ai minori di tre anni;
- validità di 5 anni per la carta d’identità rilasciata ai minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.
Per i maggiorenni la carta d’identità viene rilasciata con validità decennale.
I documenti d'identità rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Al tal fine si rammenta che l’art. 31 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 ha elevato da 5 a 10 anni la validità della carta d’identità. I cittadini che alla data del 26/06/2008 erano in possesso di una carta d’identità valida potranno recarsi presso l’ufficio anagrafe per far apporre il timbro di proroga per ulteriori 5 anni.
La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto il dodicesimo anno di età, salvo i casi di impossibilità a firmare.
Il documento, tranne che per i casi in cui via siano le cause ostative previste dall’art. 3 delle legge 1185/67 , è valido per l’espatrio.
Le nuove disposizioni prevedono che, per il minore di 14 anni, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato da almeno uno dei genitori o di che ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata dalla questura – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Si suggerisce ai genitori di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (estratto atto di nascita con paternità e maternità).
Dal sito http://img.poliziadistato.it/docs/documenti_validi_attraversamento_frontiere_28032011.pdf si possono verificare i paesi in cui è possibile espatriare con la carta d’identità.
E’ possibile altresì verificare i paesi che non riconoscono la carta d’identità cartacea con il timbro di proroga della validità; per viaggiare nei suddetti Paesi i cittadini devono munirsi di altro documento di viaggio (nuova carta d’identità o passaporto).
Cosa occorre
Per il rilascio:
- n 3 fotografie identiche formato tessera, recenti, a capo scoperto e senza occhiali (solo in caso di lenti scure). Le foto devono essere ottenute con procedimento di stampa di tipo chimico tradizionalmente in uso per i documenti.
Sul sito: http://questure.poliziadistato.it/file/1098_4867.pdf è possibile verificare le caratteristiche delle fotografie
- documento scaduto in caso di rinnovo o altro documento di riconoscimento in caso di primo rilascio
- in caso di furto o smarrimento: denuncia di furto o smarrimento rilasciata da Questura o dai Carabinieri.
- nel caso di richiesta della carta d’identità per i minori di anni diciotto è necessaria la presenza del minore e dei genitori
Per la validità per l’espatrio:
- dichiarazione, su modello da sottoscrivere allo sportello, che non sussistono impedimenti di legge.
Per genitori di figli minori:
- dichiarazione, resa contestualmente alla richiesta della carta d’identità su apposito modulo, di essere in possesso dell’assenso da parte dell’altro genitore.
Per i minori di anni 18:
- dichiarazione di assenso di entrambi i genitori da rendere su apposito modulo. Nel caso in cui allo sportello fosse presente un solo genitore, questi dovrà consegnare la dichiarazione già firmata dall’altro genitore corredata dal documento d’identità del medesimo.
In casi particolari è necessario ottenere l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Per gli stranieri:
(documento non valido per l’espatrio)
- n 3 fotografie come sopra riportato
inoltre:
- se con permesso di soggiorno scaduto in fase di rinnovo: ricevuta della richiesta di rinnovo. Infatti la circolare ministeriale n. 17 del 2.4.2007 ha indicato la possibilità di rilascio della carta d’identità ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei modi previsti.
Le disposizioni introdotte dal D.L. 70/2011 relativo al rilascio e la durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d’identità rilasciate ai cittadini stranieri.
Per coloro che hanno difficoltà di deambulazione:
Un parente deve presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe con:
- in caso di rinnovo: documento scaduto
- tre fotografie come sopra riportato
- certificato medico che attesti i problemi di deambulazione dell’interessato
La carta d’identità predisposta dall’ufficio anagrafe sarà sottoscritta dall’interessato presso la propria abitazione.
Per chi non è in grado di firmare:
- in caso di rinnovo: documento scaduto
- tre fotografie come sopra riportato
- certificato medico che attesti l’impossibilità a firmare del richiedente.
Costo:
Rilascio/rinnovo : €. 5,42
Duplicato in caso di smarrimento: €. 10,58
VALIDITA' PER L'ESPATRIO
Per poter andare all'estero è necessario che la carta d'identità sia valida per l'espatrio (solo nei paesi comunitari e in quelli aderenti a specifiche convenzioni). Per conoscere i Paesi dove è possibile espatriare con la carta d'identità consultare l'allegato "ELENCO STATI ESTERI" .
Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori, valida per l’espatrio occorre l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre cha la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio.
Per il minore di anni quattordici l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E’ opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della podestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l’indicazione della paternità e maternità.
Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
Responsabile | Dr. Castelletti Andrea | ||||||
Personale | Michelone Andrea | ||||||
Indirizzo | Via Umberto I n.5 | ||||||
Telefono |
0321.839132 |
||||||
Fax |
0321.839132 |
||||||
municipio@comune.casaleggionovara.no.it |
|||||||
PEC |
PER TRASMISSIONE PRATICHE APR4 E RICHIESTA RESIDENZA: casaleggionovara@pcert.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- NUOVE DISPOSIZIONI CARTA D'IDENTITA' AI MINORI - ANNO 2011[.pdf 16,91 Kb - 10/06/2011]
- NUOVE MODALITA' RILASCIO CARTA D'IDENTITA' [.pdf 21,92 Kb - 10/06/2011]
- MODELLO ATTO DI ASSENSO PER MINORI ANNI 14[.pdf 19,41 Kb - 10/06/2011]
- ELENCO STATI ESTERI[.pdf 503,32 Kb - 10/06/2011]
Link
Ultimo aggiornamento pagina: 24/02/2012 11:53:29